Nozione
La notificazione è l’atto processuale con il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto il contenuto integrale di un atto . Tale attività processuale è autonoma e distinta dal procedimento nel quale si inserisce ma funzionalmente è essenziale per creare la sua “giuridica conoscenza” .
Istituzionalmente attribuita alla competenza dell’ufficiale giudiziario, l’attività di notificazione si articola strutturalmente in tre fasi:
1 ) l’istanza fatta all’ ufficiale giudiziario .
2 ) l’attività di consegna da parte dell’ ufficiale giudiziario .
3 ) La documentazione di tale attività attraverso la verbalizzazione sull’originale e sulla copia dell’ atto:“ relazione di notificazione “ .
L’elemento formale della notificazione è stato disciplinato dal legislatore con molto rigore, poiché solo se eseguita secondo le formalità prescritte la notificazione raggiunge il suo scopo : portare l’atto a conoscenza del destinatario (trattasi di conoscenza in senso formale che si presume “iuris et de iure” giunta al destinatario indipendentemente dall’effettiva conoscenza da parte di quest’ultimo).
La funzione della notificazione ne determina la sua giuridica essenzialità e la rende diversa dalla comunicazione (art. 136 c.p.c.) che serve solo a dare notizia del compimento di un atto.
Ai sensi dell'art. 137 c.p.c.“Le notificazioni , quando non è disposto altrimenti (150 - 151 c.p.c.), sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero( 805 c.p.c.) o del cancelliere (art. 47 e ss disp. att.)”.
Nel meccanismo della notificazione, accanto alla figura dell’ufficiale giudiziario, si inserisce quella dell’ufficiale postale, per le notificazioni a mezzo del servizio postale; quella delle autorità amministrative e diplomatiche consolari, per la notificazione all’estero; quella del messo di conciliazione, per le notificazioni nei procedimenti dinanzi al giudice conciliatore (attualmente dinanzi al Giudice di pace, nei limiti indicati dall’art. 26 comma 4° L.24/11 /99).
In alcune fattispecie particolari la legge attribuisce la esecuzione della notificazione a soggetti determinati.
Nella procedura della riscossione delle imposte dirette la notificazione degli atti è di competenza dell’ufficiale esattoriale (art. 200 D.P. n°645/1958 ); le notificazioni degli atti relativi ai giudizi che si svolgono dinanzi ai comandanti di porto è riservata ai messi comunali (art. 570 secondo comma del codice navale).
Organo (sussidiario) della notificazione è , anche , nel processo penale, la polizia giudiziaria ( artt . 148/II° comma, come modificato dalla legge 128/01, 149/I° comma, 151/I° comma C.P.P.) .
Soggetto atipico della notificazione è :
1 ) il giudice : avvisi dati oralmente agli interessati in loro presenza , purché se ne faccia menzione nel processo verbale; lettura dei provvedimenti in presenza degli interessati .
2 ) il funzionario di cancelleria ( del giudice ) e di segreteria ( del P .M .) : mediante consegna della copia dell’atto all’interessato ed annotazione sull’originale .
3) ) il difensore : art . 152 c.p.p. ed art . 56 disp . att . c.p.p. e legge n° 53 del 21, gennaio 1994 “ Facoltà di notificazioni di atti, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Il legislatore, tuttavia, ha elaborato, in relazione ai diversi elementi soggettivi, temporali e procedurali, accanto a forme ordinarie di notificazioni, forme particolari e speciali,e ne ha affidato la disciplina oltre che alle disposizioni contenute nei codici di rito a normative speciali.[1]
Nel processo civile la disciplina delle notificazioni, contenuta negli artt. 137-151 del codice di procedura civile e negli articoli 47-51 delle disp. att. C.P.C., si articola dalla forma più semplice, quale la consegna a mani proprie del destinatario (art. 138 c.p.c.) e il deposito della copia nella Casa Comunale del comune di residenza, di dimora o di domicilio (140 c.p.c.) nel caso di irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone legittimate al ritiro dell’atto, alle forme speciali di consegna della copia quali:
- la notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.),
- la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliato nel territorio della Repubblica (art. 142 c.p.c.).
- la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.).
- la notificazione alle amministrazioni dello Stato (art. 144 c.p.c.).
- la notificazione alle persone giuridiche (art.145 c.p.c. ).
- la notificazione ai militari in attività di servizio (art. 146 c.p.c.).
- la notificazione a mezzo del servizio postale (149 c.p.c.).
la notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.).
E’ rimessa comunque alla facoltà del giudice di prescrivere, anche di ufficio, forme diverse di notificazione quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità (art. 151c.p.c.). Nel processo penale l’istituto della notificazione trova la sua disciplina al Titolo V libro II del codice di procedura penale dall’articolo 148 all’articolo 171e dall’art.54 all’art. 60 disp. att. C.P.P. Nel nuovo codice di procedura penale, approvato con d.p.r. n° 447/88, entrato in vigore il 24 ottobre del 1989, improntato ad un sistema processuale di tipo accusatorio fondamentalmente garantista, il sistema delle notificazioni, sostanzialmente invariato nella sua struttura, ha perseguito l’esigenza di assicurare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario con celerità e con l’uso di forme semplificate.
La notificazione per pubblici proclami costituisce eccezionale forma di notificazione processuale esperibile soltanto quando sussistano precise condizioni che rendono sommariamente difficile provvedere con le tradizionali forme di notificazione.
Tali condizioni sono individuate dall’art. 150 c.p.c.nelle seguenti:
1) rilevante numero dei destinatari;
2) difficoltà di identificarli tutti.
In considerazione del carattere straordinario dell’istituto, la notificazione per pubblici proclami deve essere espressamente autorizzata dal capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede; a farne richiesta deve essere la parte interessata e ai fini dell’ammissibilità è necessario sentire il pubblico ministero.
L’autorizzazione viene rilasciata mediante decreto, apposto in calce all’atto da notificarsi che, ove occorra, può contenere la designazione dei soggetti ai quali l’atto va notificato con le forme ordinarie. E’ dovere del richiedente farsi parte diligente al fine di compiere tutte le verifiche, soprattutto documentali, idonee ad ottenere una consistente diminuzione dei nominativi dei destinatari; soltanto se a verifiche compiute, il numero di questi ultimi rimanesse oggettivamente rilevante o se le difficoltà di identificazione continuassero a permanere, la notificazione per pubblici proclami potrà configurarsi come legittima; in caso contrario, no (vedasi Corte d’Appello di Bologna 12 marzo 2003).
Copia dell’atto deve essere depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo e un estratto va inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Il comma 3 dell’art. 150 c.p.c. prevedeva, quale ulteriore forma di pubblicità, anche la pubblicazione dell’estratto nel foglio degli annunzi legali delle Province di residenza dei destinatari o nelle quali si presumono risieda la maggio parte dei medesimi.
Si rileva, con riferimento a quest’ultima formalità, che i predetti fogli sono stati aboliti dall’art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340; pertanto è oggi sufficiente la sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il momento di perfezionamento della notificazione ha luogo, precisa il comma quarto dell’art. 150 c.p.c., quando sono state espletate tutte le formalità prescritte e il notificante ha depositato una copia dell’atto con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Questo tipo di notificazione è ammessa anche nei procedimenti davanti al giudice amministrativo.
Scheda Pratica
Autorità Giudiziaria - Tribunale – Volontaria giurisdizione
Funzione
Trattasi di una modalità di notificazione residuale che viene utilizzata quando “la notificazione nei modi ordinari è sommariamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti…..”. Ad es. può accadere, soprattutto nelle pratiche di usucapione, che l’atto di citazione deve essere notificato agli intestatari catastali dell’immobile da usucapire che spesso risultano deceduti e risulta oltremodo difficoltoso individuare i possibili eredi.
Leggi e Regolamenti
Art. 150 c.p.c.
Art. 129 codice del processo amministrativo.
Soggetto
Il procuratore costituito.
Modalità
1) Predisporre l’atto giudiziario nel quale evidenziare le ricerche precedentemente effettuate per individuare i destinatari dell’atto o gli eventuali eredi, se deceduti (es. ricerche effettuate presso l’ufficio anagrafe comunale);
2) Rilevata l’impossibilità di identificare i destinatari dell’atto o di conoscere gli eredi di questi se deceduti, si chiede l’autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami; detta autorizzazione deve essere invocata con apposita istanza diretta al presidente del tribunale, in calce all’atto e allegando i documenti offerti in comunicazione. Ovviamente in un atto di citazione dovrà essere indicata una ipotetica data per la fissazione dell’udienza (non meno di sei mesi), tempo utile per poter espletare tutta la procedura. In questa fase non occorre redigere l’iscrizione a ruolo né pagare il contributo unificato;
3) Il presidente del tribunale, autorizzata la pubblicazione, manda al P.M. per il parere favorevole. Una volta espletate dette formalità si procede alla notifica per pubblici proclami. In genere detta incombenza spetta all’Ufficiale Giudiziario dopo aver fatto richiesta di 4 copie conformi dell’atto e del decreto di autorizzazione del presidente del tribunale;
4) Delle 4 copie suddette l’ufficiale giudiziario utilizza una copia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’altra per la pubblicazione nella casa comunale, un’altra per l’affissione al tribunale e l’ultima copia viene utilizzata come originale nella quale l’Ufficiale giudiziario dà atto dell’attività svolta;
5) A questo punto si procede a ritirare l’originale presso l’Ufficiale Giudiziario, si predispone la nota di iscrizione a ruolo e si procede al pagamento del contributo unificato. Il tutto viene poi depositato presso la cancelleria dove era stato depositato l’intero fascicolo per l’autorizzazione.
Costi
Il riferimento normativo è l’artt. 10, comma 3, DPR 115/02 come modificato da ultimo dall'art. 48-bis, comma 2 del D.L.31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e quello regolamentare è la Circolare Ministeriale n. 5 del 31-7-2002. Il principio è che la materia della volontaria giurisdizione è soggetta a contributo fisso di €. 77,00 oltre la marca di €. 8,00; ma è prevista l’esenzione per i procedimenti relativi alla famiglia, ai minori, alla capacità (interd., inabil., amm. sost., scomparsa e morte presunta) e agli stranieri ma limitamamente ai ricongiungimenti familiari e alla proroga dei termini di trattenimento. L’esenzione dal contributo non sempre comporta l’esenzione dalla marca (es provvedimenti relativi agli atti di stato civile, all’ammortamento dei titoli, vendita beni ereditari).
Normativa Codicistica
Art. 150 codice procedura civile
”Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura] [2], può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [disp. att. 50][3].
L'autorizzazione è data con decreto [4] steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati[5].
In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province [6]dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [disp. att. 51] [7].
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace [8]”.
Art. 129 codice del processo amministrativo.
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concementi l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al comma 1 è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi del Capo III del presente Titolo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali contro interessati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; .la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52,
comma 5, e 54, commi 1 e 2.
Repertorio Giurisprudenziale
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 cod. proc. civ.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. (Cassa con rinvio, App. Milano, 21 ottobre 2003)
Cass. civ. Sez. I, 25-02-2009, n. 4587 (rv. 606820)
Acquisito il parere del Pm per procedere alla notificazione per pubblici proclami, ove venga disposta la rinnovazione della notificazione per nullità dell'atto notificato, non è necessario richiedere per una seconda volta il parere del Pm, atteso che questi aveva già espresso la propria valutazione.
Cass. civ. Sez. I, 04-01-2005, n. 121
La notificazione per pubblici proclami può essere effettuata sia nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sia nel caso in cui dipenda dalle difficoltà insite nell'identificazione stessa di tutti i possibili destinatari. Soltanto nel primo caso (con riferimento al quale è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno dei destinatari) la mancata specificazione delle generalità di essi comporta l'inesistenza - e non la semplice nullità - dell'atto. Di conseguenza, la mancata indicazione di alcuni soggetti nell'atto da notificare per pubblici proclami per difficoltà nell'identificazione dei destinatari (nella specie, vi era l'indicazione del titolare originario del rapporto e non dei suoi successori), non comporta l'inesistenza dell'atto, con conseguente validità della rinnovazione.
Cass. civ. Sez. I, 04-01-2005, n. 121
La mancata specificazione delle generalità dei destinatari non comporta inesistenza della notifica e della "vocatio in ius" solo quando il ricorso alla notifica per pubblici proclami sia stato determinato dalla difficoltà di identificare i destinatari stessi.
Cass. civ. Sez. I, 03-07-1998, n. 6507
In tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa "vocatio in ius" (nonchè la mancata integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., in fase di appello) tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), ma non anche quando esso sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (nella specie, il Presidente della Corte di appello).
Cass. civ. Sez. I, 03-07-1998, n. 6507
Nel giudizio di appello la notificazione per pubblici proclami, prevista dall'art. 150 c.p.c. per l'ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari si presenti di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, deve essere nuovamente richiesta dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e deve essere da questi autorizzata, ancorchè detta forma di notificazione sia stata già richiesta ed autorizzata nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. Sez. II, 21-08-1996, n. 7705
Nel caso in cui, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, sia autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio di appello e che sono indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata, il generico riferimento contenuto negli estratti inseriti nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunci legali della provincia ai "soggetti indicati nell'epigrafe" di una determinata sentenza (identificata in relazione al giudice che l'ha pronunciata, al numero ed alla data), ma senza che siano specificate le generalità dei destinatari della notifica, comporta l'inesistenza della notifica stessa e della vocatio in ius (e, quindi, la mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.), poichè, quando il ricorso alla notifica per pubblici proclami è determinato non già dalla difficoltà di identificazione dei destinatari, ma dalla difficoltà della notifica per l'elevato numero di essi, è onere del notificante effettuare una specifica indicazione di tali soggetti.
Cass. civ. Sez. I, 26-05-1994, n. 5173
L'improrogabilità del termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 331 c. p. c., per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione in cause inscindibili, non esclude, con riguardo alla notificazione dell'atto integrativo a norma dell'art. 150 c. p. c., che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva, che abbia impedito alla parte l'osservanza del termine stesso, atteso che la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione prevista dalla legge per la sua inosservanza, essendo rivolta a colpire comportamenti processuali volontari e colpevoli per incuria o per negligenza, imputabili al soggetto avente il detto onere, non può tradursi in danno della parte che non sia stata in grado di rispettare il termine fissato dal giudice per fatti ad essa non imputabili né per dolo né per colpa, sempreché la parte interessata fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di portare a termine le formalità della notifica.
Cass. civ. Sez. II, 26-10-1992, n. 11626
Il decreto, con cui il capo dell'ufficio giudiziale procedente neghi l'autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami, ex art. 150 c. p. c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., trattandosi di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio, tal che la parte interessata potrà far valere le proprie doglianze in ordine alla ritualità del contraddittorio, ove questa risulti compromessa dalla mancata adozione di quella forma di notificazione, soltanto nei confronti della decisione che conclude il giudizio.
Cass. civ. Sez. I, 16-05-1990, n. 4274
Sulla validità della notificazione per pubblici proclami non incide il fatto che alcuni nomi dei destinatari siano stati indicati con errori materiali, qualora detti errori, in relazione ad ogni circostanza del caso, non possano far sorgere dubbi sull'uguale raggiungimento dello scopo perseguito da tale forma di notificazione, e, cioè, di una concreta possibilità di conoscenza dell'atto da parte dei destinatari medesimi. (nella specie, trattavasi della notificazione per pubblici proclami del ricorso per cassazione diretto contro un rilevante numero di partecipanti a condominio di edificio. La suprema corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto non invalidanti alcuni errori nell'indicazione dei nomi dei destinatari, considerando che la presenza degli stessi alle pregresse fasi del giudizio, e la notificazione del ricorso anche a mani del legale rappresentante del condominio, non potevano lasciare dubbi sul raggiungimento dello scopo della notificazione, nei termini specificati).
Cass. civ., 17-11-1976, n. 4278
Nella notificazione per pubblici proclami, l'inserzione degli estratti di citazione nella gazzetta ufficiale, nel foglio degli annunzi legali della provincia, o nei giornali locali, non è posta espressamente a carico dell'ufficiale giudiziario nè il compimento da parte di costui di tale attività può ritenersi indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, trattandosi di attività meramente sussidiaria della funzione notificatrice, propria dell'ufficiale giudiziario, la quale, nella specie, si concreta sostanzialmente nel deposito dell'atto di citazione nella casa comunale, e nella notificazione dell'atto stesso agli interessati identificabili. Nessuna nullità può pertanto derivare dal fatto che le inserzioni suddette siano state effettuate a cura della parte.
Cass. civ. Sez. I, 30-10-1963, n. 2922
Formulario
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI (art.150 c.p.c.)
Signor Presidente del Tribunale di ………………, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. ……………. quale procuratore e difensore del sig……….attore, nel procedimento da instaurare davanti al Tribunale di …………… come da atto sopra riportato;
premesso che : alcuni convenuti da citare nella causa instauranda, di cui al presente atto di citazione, sono sconosciuti, di altri si sono perse le tracce e peraltro non è facile identificare tutti;
che detta particella risulta intesta a soggetti forse deceduti o trasferiti all’estero, sicché non è dato precisamente sapere chi siano e dove risiedono;
che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e impossibile è la loro identificazione rendendo non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
chiede
che V.S. Voglia autorizzare la notificazione dell’atto introduttivo per pubblici pro-clami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. indicando altresì i modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all’originale dell’atto che produce a V.S.
…………….,
Depositato in Cancelleria addì
Il Cancellerie
Al P.M. per il parere oggi
Il P.M.
Visto, esprime parere favorevole
Il Procuratore della Repubblica
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ……………….
Letto il ricorso che precede, sentito il parere del P.M., rilevato che la notifica nei modi ordinari è sommariamente difficile, visto l’art. 150 c.p.c.,
Autorizza
il ricorrente a procedere alla notifica della citazione a mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall’art. 150 c.p.c.
--
Tribunale di …………….- Atto di Citazione per usucapione
Il sig. …………., rappresentato e difeso dall’avv. …………….. cita i sigg.ri: ………………ed eventuali eredi e aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del _________________________, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art.166 c.p.c. almeno venti giorni prima di detta udienza depositando comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. e con avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilavabili d’ufficio o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. , per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare l’attore proprietario esclusivo delle p.lle ………….. del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale sito in ……………, distinto in CT del suddetto Comune al foglio …………
…………….., avv.
--
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Spett.le Concessionaria Istituto Poligrafico dello Stato - quotazioni@gazzettaufficiale.info
Oggetto: Richiesta Pubblicazione
Invio in allegato estratto atto di citazione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la notifica per pubblici proclami, nonché copia dell’autorizzazione in merito rilasciata dal presidente del Tribunale di Teramo. Allego altresì ricevuta dell’avvenuto versamento della somma di Euro …………… effettuato sul c.c. postale n……………., intestato all’istituto, e relativo alle spese di pubblicazione.
Resto in attesa di una copia della G.U. su cui avverrà la pubblicazione che prego di inviarmi con cortese sollecitudine.
Distinti saluti
Avv.
[1] Legge 20 novembre 1982 n° 890, per la notificazione a mezzo posta; T.U. 11 dicembre 1933, n° 1775 trib. superiore acque, per la notifica del ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche; regolamento del Consiglio di Stato e legge TAR, per la notifica del ricorso amministrativo; D.P.R. n° 1199 del 1971 per la notificazione del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; D.P.R. n° 600/73 come modificato dal D.lgt. n° 46/99 attuativo della legge n° 337/98 , per la notifica tributaria; legge 42/1981 di ratifica della convenzione Aja 1965; convenzioni bilaterali concluse dall’Italia con altri Paesi; Convenzione Postale Universale di Rio de Janeiro del 1979 con le modifiche apportate ad Amburgo nel 1984; legge Consolare, per la notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale all’estero.
[2] Le parole in parentesi quadra sono soppresse ai sensi dell'art. 62, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
[3] L'istanza della parte che chiede l'autorizzazione a procedere va fatta con ricorso steso in calceall'atto da notificare. Il pubblico ministero stende poi il suo parere di seguito al ricorso.
[4] Il decreto con cui eventualmente si nega l'autorizzazione a procedere, non avendo natura decisoria, ma soltanto carattere strumentale ed ordinatorio, non è impugnabile con ricorso per cassazione.
[5] I modi di trasmissione ai destinatari non sono predeterminati, ma sono lasciati alla discrezionalità del magistrato che di volta in volta è tenuto ad indicare il sistema migliore per portare l'atto a conoscenza dei destinatari nonché eventualmente la notifica ordinaria a taluno dei essi.
[6] Tali periodici devono indicare succintamente: l'autorità giudiziaria adita, i nomi delle parti e la determinazione dell'oggetto della domanda.
[7] La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d'ufficio.
[8] L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi sostituita da quella di «giudice di pace» dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.
Avv. Alfonso Emiliano Buonaiuto
A cura della redazione di gazzettaufficiale.info