Nei procedimenti di usucapione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serve a rendere noto l’atto a chiunque possa vantare diritti sull’immobile: proprietari risultanti dai registri, eredi non individuati, terzi interessati. Come concessionaria autorizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato curiamo la pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale, Parte II – Foglio delle Inserzioni, dalla verifica del testo all’invio della copia pubblicata.
Quando l’usucapione va pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Gli avvisi di usucapione che arrivano in Gazzetta Ufficiale rientrano in due casi distinti, pubblicati in due sottorubriche diverse.
1. Atto di citazione per usucapione notificato per pubblici proclami
Nella causa per far accertare l’usucapione (artt. 1158 e 1159 c.c.) l’atto di citazione va notificato a tutti i soggetti che risultano titolari di diritti sull’immobile. Quando i destinatari sono molto numerosi o difficili da identificare – il caso tipico sono gli eredi di un intestatario catastale deceduto da tempo – il giudice può autorizzare con decreto la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.
Il decreto stabilisce le modalità della notifica; quando prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’estratto dell’atto viene pubblicato nella sottorubrica Notifica per pubblici proclami, con oggetto del tipo «Notifica per pubblici proclami – Atto di citazione per usucapione».
2. Usucapione speciale della piccola proprietà rurale (riconoscimento di proprietà)
Per i fondi rustici e i relativi fabbricati che rientrano nell’art. 1159-bis c.c., la legge n. 346/1976 prevede un procedimento su ricorso al tribunale. La richiesta di riconoscimento della proprietà viene resa nota mediante affissione per novanta giorni all’albo del comune in cui si trovano i fondi e pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, nella sottorubrica Riconoscimento di proprietà (oggetto del tipo «Riconoscimento di proprietà – Ricorso per usucapione»).
Cosa serve per pubblicare
- Testo dell’estratto in formato Word, come disposto dal provvedimento: lo verifichiamo noi rispetto alle regole tipografiche dell’IPZS prima dell’invio.
- Copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria in PDF (decreto che autorizza la notifica per pubblici proclami o provvedimento sul ricorso). Non serve quando l’avviso è inoltrato e firmato direttamente dall’Autorità.
- Dati di fatturazione dell’inserzionista (avvocato, studio o parte).
Tempi e uscite
La Gazzetta Ufficiale Parte II esce il martedì, il giovedì e il sabato. L’IPZS pubblica entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell’inserzione firmata: per questo è importante inviarci il testo appena il decreto è disponibile, soprattutto se il provvedimento fissa un termine per la notifica.
Costi
Il costo dipende dalla lunghezza dell’estratto: l’IPZS applica una tariffa a carattere, con imposta di bollo in riga separata. Per gli avvisi disposti da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria può essere richiesta la tariffa agevolata giudiziaria, allegando copia del provvedimento. Nel preventivo indichiamo la tariffa applicabile e il costo esatto dell’inserzione prima di qualsiasi impegno. Il dettaglio delle tariffe è nella pagina costi di pubblicazione.
Come lavoriamo
- Ci invii il testo e il provvedimento tramite il modulo qui sotto o a quotazioni@gazzettaufficiale.info.
- Verifichiamo testo, sottorubrica e tariffa e ti mandiamo il preventivo.
- Dopo la conferma predisponiamo l’inserzione per la firma e la trasmettiamo all’IPZS.
- Ti inviamo gli estremi e la copia della Gazzetta Ufficiale in cui è uscito l’avviso, da depositare in giudizio.
Per un preventivo chiama il numero verde 800.035.440 o lo 081 18893227 (lunedì–venerdì, 9:30–18:00), oppure compila il modulo.